Sez. L, Sentenza n. 3594 del 15/06/1984 (Rv. 435587 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI MOBILI - BENI MOBILI PER I QUALI È RICHIESTA LA PUBBLICITÀ - AUTOVEICOLI - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO - FUNZIONE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI MOBILI - BENI MOBILI PER I QUALI È RICHIESTA LA PUBBLICITÀ - AUTOVEICOLI - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO - FUNZIONE.*
La trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, ma configura soltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimere gli eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore. (V 865/81, mass n 411361; (V 503/78, mass n 389800; (V 4563/76, mass n 383292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)