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Sez. U, Sentenza n. 11078 del 23/12/1994 (Rv. 489372 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - REVOCA | In applicazione delle disposizioni antimafia - Conseguente ordine sindacale di chiusura dell'esercizio - Deduzione di difetto assoluto potere dell'Amministrazione comunale e tutela del diritto soggettivo derivante dal rilascio della licenza - Giurisdizione del giudice amministrativo - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1994-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489372-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - REVOCA

La giurisdizione del giudice amministrativo, prevista dall'art. 32 legge n. 426 del 1971 in relazione ai provvedimenti del Sindaco in materia di licenza di commercio, ha carattere esclusivo. Pertanto, con riguardo a controversia promossa per denunziare l'illegittimità dell'ordine sindacale di chiusura dell'esercizio per revoca della licenza in ossequio alle disposizioni antimafia (nella specie, leggi, n. 646 e 936 del 1982, modificative ed integrative di quelle n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1975, imponenti l'immediata declaratoria della decadenza da licenze ed autorizzazioni, allorché risulti che il titolare di essa, o il coniuge, o i figli, ovvero altri conviventi con il titolare, siano indiziati di appartenere ad associazioni mafiose), siffatta giurisdizione va affermata anche qualora si deduca che l'indicata revoca sia stata adottata in situazione di difetto assoluto di potere dell'amministrazione comunale e si invochi, quindi, la tutela del diritto soggettivo derivante dal rilascio della licenza medesima.

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)