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Sez. U, Sentenza n. 281 del 17/01/1986 (Rv. 443917 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ESERCIZIO PROVVISORIO DA PARTE DI UN COMUNE DI UN SERVIZIO GIÀ AFFIDATO AD UN'IMPRESA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL'IMPRESA PRIVATA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443917-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ESERCIZIO PROVVISORIO DA PARTE DI UN COMUNE DI UN SERVIZIO GIÀ AFFIDATO AD UN'IMPRESA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL'IMPRESA PRIVATA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

L'Esercizio provvisorio da parte del comune di un servizio già affidato ad un'azienda privata non è riconducibile alla fattispecie della gestione in economia, disciplinata dall'art. 15 T.U. N. 2578 del 1925 come alternativa a quella della gestione per mezzo di azienda speciale, bensì si inserisce con carattere interinale e prodromico nel procedimento diretto alla Costituzione della azienda municipalizzata e quindi conserva, rispetto all'organizzazione pubblicistica del comune, la stessa autonomia che è riconosciuta alla gestione del servizio per mezzo di azienda municipalizzata; consegue che il rapporto di lavoro del personale proveniente dalla azienda privata già concessionaria del servizio ed impiegata dal comune per il suddetto Esercizio provvisorio non acquista il carattere di pubblico impiego e la sua cognizione è quindi devoluta al giudice ordinario. (V 1113/81, mass n 411673; (V 3047/77, mass n 386612).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)