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Sez. U, Sentenza n. 1113 del 24/02/1981 (Rv. 411673 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - REQUISITI - MANCANZA - GESTIONE DIRETTA DI UN PUBBLICO SERVIZIO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411673-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - REQUISITI - MANCANZA - GESTIONE DIRETTA DI UN PUBBLICO SERVIZIO DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Affinche ricorra l'impresa gestita da ente pubblico non economico rientrante nella previsione dell'art 2093, secondo comma, cod civ e - ai fini della giurisdizione - in quella dell'art 409 n 5 cod proc civ (sub art 1 della legge n 533 del 1973), e necessario non solo che la relativa attivita sia improntata a criteri di carattere economico, ma altresi che essa sia esercitata con un'organizzazione distinta da quella pubblicistica dell'ente e avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Pertanto, in Mancanza di siffatta distinta organizzazione, l'eventuale gestione diretta del pubblico servizio da parte dell'ente pubblico non economico non puo giustificare la deroga alle norme che attribuiscono al giudice amministrativo la Competenza giurisdizionale a conoscere le controversie in materia di pubblico impiego, a meno che, una volta deliberata la Costituzione di azienda municipalizzata, non sia attuata dall'ente pubblico una Forma di Esercizio interinale e prodromico del pubblico servizio, di per se gia autonoma rispetto all'organizzazione pubblicistica dello stesso ente. (V 2146/80, mass n 405809; (V 1018/80, mass n 404474; (V 3047/77, mass n 386612; (V 4705/76, mass n 383452; (V 878/76, mass n 379550; (V 2740/75, mass n 376741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)