diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 694 del 14/03/1974 (Rv. 368523 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERMANENZA - ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - CONFERMA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368523-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERMANENZA - ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - CONFERMA DEL PRINCIPIO.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme relative alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale non ha fatto venir meno la giurisdizione esclusiva degli organi della giustizia amministrativa nelle materie devolute alla gpa, sicche in ordine alle relative controversie permane il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, senza che sia possibile fare alcuna distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi. Tale principio non e in alcun modo derogato o modificato dalla legge 6 dicembre 1971, n 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, che - al contrario - ne costituisce una conferma. (Conf 2425'73, mass n 365816; 801'73, mass n 363060; (Conf 799'73, mass n 363057; 2907'72, mass n 360640).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)