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Sez. 1, Sentenza n. 5403 del 11/12/2000 Cc. (dep. 08/02/2001) Rv. 218088 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO | Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Contestazione suppletiva in sede di udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso - Necessità - Esclusione - Provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218088-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

La contestazione, da parte del pubblico ministero, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art.423 c.p.p., di un reato connesso a quello per il quale era stata originariamente esercitata l'azione penale, non implica la necessità di una rinnovazione dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. È pertanto da ritenere abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, nell'erroneo presupposto che a detta rinnovazione debba invece darsi luogo, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per tale adempimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)