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Sez. 1, Sentenza n. 16714 del 29/01/2014 Ud. (dep. 16/04/2014) Rv. 262326 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO | Contestazione di reato connesso - Rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262326-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO

La contestazione, da parte del pubblico ministero, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., di un reato connesso a quello per il quale era stata originariamente esercitata l'azione penale, non implica la necessità di una rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che deve ritenersi abnorme l'ordinanza con la quale il g.u.p., nell'erroneo presupposto che a detta rinnovazione debba invece darsi luogo, disponga la restituzione degli atti al P.M. per espletare tale adempimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)