Sez. 5, Sentenza n. 21703 del 08/04/2003 Cc. (dep. 15/05/2003) Rv. 226282 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO | Rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ordinanza del giudice dibattimentale di declaratoria della nullità del decreto di citazione emesso in seguito alla contestazione suppletiva - Abnormità per la conseguente indebita regressione del procedimento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO
La contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423 cod.proc.pen, non implica la necessità di rinnovare l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. È pertanto affetta da abnormità, provocando un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiara la nullità del decreto di citazione, emesso di seguito alla contestazione suppletiva, asseritamente derivata dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, formulata in udienza dal P.M. senza reiterazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)