Sez. L, Sentenza n. 2769 del 04/04/1990 (Rv. 466388 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TARDIVE COMUNICAZIONI DI DETTO DECRETO ALL'APPELLANTE - INOSSERVANZA CONSEGUENTE DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI EX ART. 435, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA DI FORMULA PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO - IRRILEVANZA - RINVIO DELL'UDIENZA E NOTIFICAZIONE A CURA DELL'APPELLANTE NEL RISPETTO DEI TERMINI DOVUTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TARDIVE COMUNICAZIONI DI DETTO DECRETO ALL'APPELLANTE - INOSSERVANZA CONSEGUENTE DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI EX ART. 435, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA DI FORMULA PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO - IRRILEVANZA - RINVIO DELL'UDIENZA E NOTIFICAZIONE A CURA DELL'APPELLANTE NEL RISPETTO DEI TERMINI DOVUTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi in cui, per la tardività della comunicazione (all'appellante) del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la notifica dell'appello non possa essere eseguita nel rispetto del termine di venticinque giorni stabilito dal terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., deve essere disposta, d'ufficio o ad istanza dell'appellante medesimo, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detto termine, nonché di quello di dieci giorni previsto, dal secondo comma dello stesso articolo, per l'esecuzione della notifica; peraltro, il contraddittorio deve ritenersi validamente instaurato anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo del decreto di fissazione dell'udienza, si sia limitato, all'udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della medesima e l'appellante, nel rispetto dei termini suddetti, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto del Presidente del tribunale nonché del verbale della (prima) udienza nella quale è stato disposto il rinvio. (V 7834/87, mass n 455648; (V 2637/86, mass n 445713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)