Sez. 1, Sentenza n. 14358 del 03/11/2000 (Rv. 541342 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Scelta del curatore di scioglimento del contratto - Portata - Recesso dal contratto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Efficacia retroattiva "ex tunc" - Ulteriori conseguenze - Restituzioni - Obbligo - Portata - Crediti del contraente "in bonis" - Soddisfacimento in moneta concorsuale - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La scelta del curatore fallimentare nel senso dello scioglimento del contratto preliminare di vendita, non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc". Da ciò consegue un naturale effetto restitutorio, nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del "preliminare", e le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'"indebito", dal momento che l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite. Resta peraltro fermo che le restituzioni ed i rimborsi del contraente "in bonis" subiranno gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento e verranno soddisfatti, quindi, in moneta concorsuale, nel rispetto della "par condicio".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)