Sez. U, Sentenza n. 239 del 14/04/1999 (Rv. 525322 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito promissario venditore prima del fallimento - Ammissibilità dell'esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Permanenza nondimeno del contratto - Conseguenze - In caso di revoca del fallimento e di ritorno in "bonis" del fallito - Possibilità di far valere il contratto - Sussistenza - Dichiarazione invece di scioglimento del contratto da parte del curatore - Effetti - Retroattività e definitività - Sussistenza - Caducazione "ab origine" della promessa di vendita - Conseguenze - Reviviscenza della promessa in caso di revoca del fallimento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
In relazione alla previsione della norma dell'art. 2932 cod. civ., secondo cui l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa soltanto "qualora sia possibile", si deve ritenere che il fallimento del promissario venditore, facendo venir meno nel fallito il potere di disposizione e di amministrazione del patrimonio e bloccando la situazione patrimoniale qual era alla data in cui venne pronunciata la dichiarazione di fallimento, impedisca che possa avere corso l'esecuzione specifica della detta promessa, poiché essa determinerebbe un mutamento della situazione patrimoniale ed in particolare un effetto traslativo, nonostante lo spossessamento prodotto dalla sentenza dichiarativa del fallimento, restando, d'altro canto, ininfluente la circostanza che prima del fallimento sia stata trascritta la domanda ex art. 2932 cod. civ., in quanto essa non può impedire l'apprensione del bene promesso in vendita da parte della curatela fallimentare, giacché gli effetti di tale trascrizione possono spiegarsi soltanto condizionatamente alla trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda, che in questo caso non può essere pronunciata. Peraltro, l'impedimento alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ. non esclude che il contratto resti inalterato, con la conseguenza che se il fallito promittente venditore ritorna "in bonis" ed il bene si trovi nella sua disponibilità, esso contratto può essere fatto valere. Qualora, viceversa, dichiarato il fallimento, si verifichi la scelta del curatore fallimentare ex art. 72 quarto comma legge fall. a favore dello scioglimento del contratto, si deve reputare che la relativa dichiarazione abbia effetti più ampi di quelli scaturenti nel suddetto senso dalla dichiarazione di fallimento ed esplichi un'efficacia di caducazione della promessa di vendita fin dall'origine, facendola venire meno con effetti retroattivi e definitivi, che restano fermi anche nel caso in cui il fallito ritorni in bonis a seguito di una revoca del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)