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Sez. 5 - , Sentenza n. 738 del 12/01/2023 (Rv.667070 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Contribuente fiscalmente residente in Italia con disponibilità finanziarie su conto corrente svizzero - Euroritenuta pagata sui relativi interessi - Diritto al rimborso - Condizioni - Adesione alla procedura di "collaborazione volontaria" - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667070-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In applicazione dell'art. 14 della direttiva 2003/48/CE, recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 10 del d.lgs. n. 84 del 2005, integrante disciplina normativa speciale prevalente su quella interna, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto al rimborso dell'euroritenuta, pagata all'estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente presso una banca svizzera, ove abbia aderito alla procedura di "collaborazione volontaria", la quale consente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Decreto Legisl. 18/04/2005 num. 84 art. 10, Decisione Consiglio CEE 03/06/2003 num. 48 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)