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Sez. 5 - , Sentenza n. 1002 del 16/01/2023 (Rv. 666628 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero - Procedura di collaborazione volontaria - Diritto del contribuente al rimborso dell'"euroritenuta" - Condizioni e limiti. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666628-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di procedura di collaborazione volontaria del contribuente nel pagamento di imposte (c.d. "voluntary disclosure"), il diritto al rimborso - spettante al contribuente per evitare una doppia imposizione - della c.d. "euroritenuta", applicata all'estero da un agente pagatore sui rendimenti delle attività finanziarie detenute nel paese straniero, è subordinato alla condizione che gli stessi redditi oggetto di emersione concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia; pertanto, il rimborso non spetta sia in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, sia nell'ipotesi di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 127 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 48 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)