Sez. T, Ordinanza n. 10388 del 20/04/2025 (Rv. 674949-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Divieto di doppie imposizioni - Contribuente fiscalmente residente in Italia con disponibilità finanziarie su conto corrente estero - Euroritenuta pagata sui relativi interessi - Diritto al rimborso - Mancato adempimento agli obblighi dichiarativi ex art. 165 T.U.I.R. - Irrilevanza - Condizioni e limiti - Adesione alla procedura di collaborazione volontaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto al rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero sugli interessi prodotti da disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 165 del TUIR, purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all'indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall'accertamento con adesione, che prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente.
Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 48 art. 14, Decreto Legisl. 18/04/2005 num. 84 art. 10, Legge 15/12/2014 num. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)