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Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 29/05/1972 (Rv. 358611 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI - ATTIVITA PERICOLOSE PER ERRORI DEGLI UTENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358611-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI - ATTIVITA PERICOLOSE PER ERRORI DEGLI UTENTI - ESCLUSIONE.*

Per attivita pericolose - in relazione al cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi la esercita - debbono intendersi quelle che per tali sono qualificate dalla legge di ps o da altre norme speciali, ed altresi quelle che abbiano insita la pericolosita nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura, restando pertanto escluse da tale nozione, e, quindi, dall'ambito di applicazione della norma citata, quelle attivita nelle quali l'eventuale pericolosita, non configurabile in re ipsa, possa soltanto insorgere ove intervengano errori o colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato. (V 1582'70, mass n 347477, 3227'69, mass n 343239; 878'69, mass n (V 339243).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)