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Sez. 5, Sentenza n. 16094 del 14/11/1990 Ud. (dep. 05/12/1990) Rv. 185968 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI BREVE DURATA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: POSSIBILE CONCORSO CON I REATI DI VIOLENZA PRIVATA E DI RAGIONE FATTASI.*
Stato
decisa il 1990-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185968-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI BREVE DURATA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: POSSIBILE CONCORSO CON I REATI DI VIOLENZA PRIVATA E DI RAGIONE FATTASI.*

Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona e cioè della libertà di scelta del luogo ove restare o muoversi nello spazio, a nulla rilevando la durata della privazione della libertà che può essere limitata ad un tempo anche breve. (nella fattispecie è stato altresì ritenuto che: a) quando l'agente non solo priva il soggetto passivo della sua libertà personale ma gli impone di fare, tollerare o omettere qualcosa, il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza privata, essendo diversi i beni giuridici offesi e realizzandosi conseguentemente due diversi eventi; b) ove con la limitazione della libertà di locomozione si tenda a far valere arbitrariamente le proprie ragioni, si ha concorso dei due reati di sequestro di persona e di ragion fattasi). (V mass n 120847; (V mass n 178422; (V mass n 180829).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)