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Sez. 1, Sentenza n. 840 del 24/01/1995 (Rv. 489917 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Elementi propri della cooperativa di produzione e lavoro - Prevalenza su altri dati caratterizzanti la cooperativa - Mancanza - Privilegio ex n. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489917-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

La causa, intanto privilegia il credito, in quanto sussistano, in concreto, le ragioni per accordare il trattamento preferenziale che, per contro, non ha ragion d'essere non solo quando si è del tutto fuori dallo schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della norma, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito. Pertanto, la presenza di elementi propri della cooperativa di produzione e lavoro non è risolutiva ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ. per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, se detti elementi non abbiano la prevalenza sugli altri dati caratterizzanti la cooperativa sicché resti, in concreto, protetta la causa del credito, secondo le scelte del legislatore (nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la natura privilegiata di un credito di una cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che utilizzazione del capitale finanziario accumulato e del lavoro dei non soci risultava preponderante rispetto alla attività degli associati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Legge 17/02/1971 num. 127 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)