Sez. 1, Sentenza n. 7085 del 05/07/1990 (Rv. 468132 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE - APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE ARTIGIANE - ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE - APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE ARTIGIANE - ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane istituito presso la camera di commercio costituisce, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1, secondo comma della legge n. 860 del 1956, presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tali categorie di imprese, ma non vale ad attribuire ad altri fini - come per l'applicazione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - uno status, né fa sorgere presunzioni assolute circa la suddetta qualificazione. (Conf 5599/82, mass n 423352; (Conf 981/52, mass n 418849).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)