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Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 07/04/1997 (Rv. 503535 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Società ad enti cooperativi di produzione e lavoro - Privilegi ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Requisiti per l'ammissibilità al beneficio - Effettività, pertinenza e prevalenza del lavoro dei soci - Necessità - Riconoscimento della cooperativa a fini fiscali e previdenziali - Irrilevanza - Riferimento a parametri dimensionali o funzionali - Necessità - Esclusione - Comparazione tra lavoro e "capitale" investito - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503535-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e "pertinenza" professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 D.Lg. C.P.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis cod. civ. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci. Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni dimensionali o "funzionali", ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e "capitale" investito.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)