Sez. L, Sentenza n. 7225 del 09/07/1999 (Rv. 528460 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Efficacia probatoria della natura artigiana dell'impresa - Sussistenza - Limiti - Produzione in giudizio del certificato di iscrizione - Insussistenza dei requisiti di legge - Onere probatorio della controparte.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha non solo effetto costitutivo a norma dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985 ai fini delle agevolazioni previste dalla legge per tali imprese, ma anche effetti sul piano probatorio, in un giudizio in cui venga contestata la natura artigiana dell'impresa iscritta, nel senso che incombe sulla parte che contesta la natura artigiana dell'impresa, in contrasto con le risultanze della certificazione prodotta in giudizio circa la sua iscrizione a detto albo, dimostrare che la stessa non possiede i requisiti previsti dall'art. 2 legge n. 443/1985.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)