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Sez. L, Sentenza n. 3184 del 05/04/1996 (Rv. 496825 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Efficacia costitutiva - Conseguenze - Contestazione della natura artigiana dell'impresa iscritta - Ammissibilità - Oneri probatori a carico della parte interessata a tale contestazione - Contenuto.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496825-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo efficacia costitutiva di portata generale e non limitata al solo godimento delle previste agevolazioni, come non impedisce di contestare il carattere artigiano dell'impresa per fini specifici (quale, fra l'altro, quello della sua classificazione agli effetti del regime previdenziale) non comporta l'impossibilità di mettere in discussione quel carattere nei rapporti fra l'imprenditore iscritto ed i soggetti che abbiano interesse a contestarlo, rilevando in tal caso l'efficacia costitutiva dell'iscrizione al fine di gravare tali soggetti dell'onere di allegare e provare le circostanze di fatto e di diritto in forza delle quali, pur in presenza della suddetta iscrizione, la natura artigiana dell'impresa deve esser disconosciuta.(Principio affermato nella specie con riguardo a controversia fra lavoratore e datore di lavoro per l'applicazione del contratto collettivo per la piccola industria dei laterizi in luogo di quello per le imprese artigiane metalmeccaniche).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Cod. Civ. art. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)