Sez. U, Sentenza n. 2818 del 17/05/1979 (Rv. 399130 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CRITERI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE EX ARTT 1 E 2 DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - CONTRASTO CON I PRECETTI EX ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CRITERI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE EX ARTT 1 E 2 DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - CONTRASTO CON I PRECETTI EX ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, i criteri di riparto della giurisdizione fissati dagli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 (non modificati dalla legge 6 dicembre 1971 n 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), nel senso della devoluzione al giudice ordinario delle controversie che riguardano l'eleggibilita e la decadenza, ed al giudice amministrativo di quelle che attengono alle operazioni elettorali svolgentisi dalla apertura alla chiusura dei seggi, manifestamente non si pongono in contrasto con i precetti di cui agli artt 3 e 24 della Costituzione, atteso che si fondano sulla diversa natura e consistenza delle posizioni soggettive dedotte in giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi), ed assicurano a tutti i cittadini la tutela delle posizioni medesime davanti agli organi giurisdizionali rispettivamente competenti. (V 1540/77, mass nn 385249 e 385250).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)