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Sez. U, Sentenza n. 5559 del 23/10/1981 (Rv. 416282 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 1034 DEL 1971 - IPOTESI DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONTRASTO DEL CITATO ART. 6 CON GLI ARTT. 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416282-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 1034 DEL 1971 - IPOTESI DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONTRASTO DEL CITATO ART. 6 CON GLI ARTT. 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA.*

Le controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, siano promosse dal cittadino elettore che esercita l'Azione popolare, ovvero dal candidato non eletto, ed ancorché riguardino il computo dei voti, investono posizioni di interesse legittimo, atteso che, in via diretta, concernono l'applicazione di norme di Azione, rivolte essenzialmente alla tutela di esigenze generali della collettività, mentre soltanto in via mediata si ripercuotono sui diritti pubblici dei candidati, i quali, rispetto alle vicende che attengono a dette operazioni, e prima della loro conclusione, vengono in considerazione di riflesso, con la diversa consistenza di mere aspettative. Pertanto, l'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, il quale devolve ai tribunali medesimi la cognizione delle indicate controversie, non introduce un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma integra una applicazione dei criteri generali in tema di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo secondo la natura delle posizioni soggettive dedotte in causa (diritti soggettivi od interessi legittimi), sicché manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 103 e 113 della Costituzione, di cui configura una puntuale applicazione. (V. 5542/80, mass. N. 409410; (V. 3000/80, mass. N. 406754; (V. 2818/79, mass. N. 399130).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)