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Sez. 3, Sentenza n. 958 del 03/02/1987 (Rv. 450591 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONDUZIONE NEGLIGENTE DEL FONDO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - INADEMPIMENTO GRAVE DELLO AFFITTUARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450591-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONDUZIONE NEGLIGENTE DEL FONDO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - INADEMPIMENTO GRAVE DELLO AFFITTUARIO - CONFIGURABILITÀ.*

L'inadempimento dell'affittuario, giustificativo della risoluzione del rapporto di affittanza agraria, è ravvisabile anche in relazione ad una negligente conduzione, con violazione delle norme della tecnica agraria, ove si traduca in una diminuzione della produttività e del valore attuale del fondo, sempre che lo inadempimento - da valutarsi alla stregua dell'intero svolgimento del rapporto ed in correlazione dell'intera economia del contratto, riguardando non isolatamente ma globalmente ed unitariamente i fatti e le omissioni addebitati all'inadempiente - sia grave, e cioè di intensità maggiore di quella che legittima la risoluzione ordinaria. (V 3438/85, mass n 441096; (V 5776/83, mass n 430640).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)