Sez. 3, Sentenza n. 5776 del 04/10/1983 (Rv. 430640 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di affitto di fondo rustico, la risoluzione del contratto prevista dall'art. 4 del d.l.lgt. 5 aprile 1945 n. 157 può essere ottenuta soltanto nei casi in cui l'inadempienza dell'affittuario - che deve sussistere in relazione agli obblighi che costituiscono i connotati specifici ed essenziali di un contratto di affitto ed incidere altresì sulla funzionalità del contratto stesso in relazione all'interesse del concedente, nel quadro dell'interesse generale della produzione - rivesta i caratteri della gravità, presentando cioè un'intensità maggiore dell'inadempimento di non scarsa importanza richiesto dall'art. 1455 cod. civ. per i contratti in genere. Detta gravità - che, nell'ipotesi di pluralità di inadempienze, va desunta non da una loro considerazione isolata, ma unitaria e globale, si da poter ricavare la prova di un comportamento che nel suo complesso è tale da costituire un rilevante ostacolo alla prosecuzione del rapporto - non può desumersi aprioristicamente dalla sola importanza in astratto dell'obbligazione violata, occorrendo anche una valutazione dell'elemento soggettivo che si sostanzia nella volontà dell'affittuario di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta. (V 6414/82, mass n 424042; (V 1362/82, mass n 419205; (V 6738/81, mass n 417621; (V 6579/81, mass n 417425; (V 4048/81, mass n 414701; (V 2259/81, mass n 412994; (V 1460/80, mass n 405005).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)