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Sez. 5, Sentenza n. 22567 del 01/12/2004 (Rv. 578610 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578610-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

È inammissibile la richiesta di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici formulata dal contribuente per la prima volta nel corso del giudizio di ottemperanza, e il relativo vizio, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza emessa dal giudice a quo che abbia comunque esaminata la domanda. (Nella specie la Corte Cass., investita del ricorso del contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza con cui il giudice dell'ottemperanza aveva dichiarato cessata del contendere per avvenuto pagamento dei predetti accessori).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 28/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 31/12/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)