Sez. 1, Sentenza n. 1901 del 17/02/1992 (Rv. 475754 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere | Rettifica da parte del contribuente - Ammissibilità - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere
In materia tributaria, anche ai fini dell'I.V.A., la dichiarazione del contribuente è in linea di principio rettificabile, in quanto atto di scienza e non di volontà, ma l'eventuale rettifica deve essere effettuata, per essere presa in considerazione dall'ufficio, (non già in ogni tempo ed anche in sede giudiziaria, bensì) esattamente nelle stesse forme della dichiarazione, e quindi sostanzialmente mediante la sostituzione, nei termini, della dichiarazione inesatta, con altra completa ed emendata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)