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Sez. 1, Sentenza n. 9240 del 07/09/1990 (Rv. 469226 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE INESATTA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - VOLONTÀ O CONSAPEVOLEZZA DEL CONTRIBUENTE DI CONSEGUIRE UN RIMBORSO INDEBITO - IRRILEVANZA - PRECISAZIONI O RETTIFICHE - FORMA.*
Stato
decisa il 1990-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469226-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE INESATTA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - VOLONTÀ O CONSAPEVOLEZZA DEL CONTRIBUENTE DI CONSEGUIRE UN RIMBORSO INDEBITO - IRRILEVANZA - PRECISAZIONI O RETTIFICHE - FORMA.*

In tema di IVA, la fattispecie di "dichiarazione inesatta", sanzionata dall'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con detta dichiarazione, il rischio per l'amministrazione di effettuare un rimborso non dovuto, a prescindere dalla volontà o dalla consapevolezza dello stesso contribuente di conseguire tale rimborso indebito. Ne consegue che eventuali precisazioni o rettifiche della dichiarazione devono essere effettuate nelle stesse forme per questa previste, mediante la sostituzione nei termini della dichiarazione inesatta con altra completa ed emendata, quale unico rimedio per evitare alla amministrazione il rischio del rimborso di somme non spettanti.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)