Sez. 1, Sentenza n. 11305 del 16/05/2007 (Rv. 596428 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Domanda di addebito - Autonomia - Conseguenze - Modalità di proposizione - Inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente successivamente all'atto introduttivo - Rilevabilità d'ufficio - Anche in appello - Accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
Nel giudizio di separazione personale, il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro, "quoad tempus", della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicché la domanda di addebito, proposta da quest'ultimo, non contenuta nel ricorso medesimo, ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, perché introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema d'indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione. Nei giudizi incardinati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995, la questione della novità della domanda di addebitamento della separazione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto ricondotta al rilievo officioso del giudice, anche in appello - senza che rilevi l'accettazione, su di essa, del contraddittorio in primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di inammissibilità della domanda di addebito per la prima volta in appello, osservando che, del pari correttamente, il secondo giudice aveva dato ingresso a tale eccezione in sede di gravame accogliendola, senza incorrere nella denunciata violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)