Sez. 1, Sentenza n. 18915 del 21/09/2004 (Rv. 577264 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ. - Eccezione, proposta per la prima volta in appello, di improponibilità dell'azione revocatoria per contrasto della legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il diritto comunitario - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Anche nel nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ., il quale(al secondo comma) non ammette in appello la proposizione di nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, è ammissibile la doglianza con la quale l'appellante faccia valere per la prima volta la questione, non sollevata in primo grado, dell'improponibilità della domanda, "ex adverso" azionata, per il contrasto con il diritto comunitario(e in particolare con l'art. 87 del Trattato CE in tema di aiuti di Stato) derivante dall'applicazione dell'azione revocatoria fallimentare in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95(di conversione, con modificazioni, del D.L 30 gennaio 1979, n. 26), atteso che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la relativa questione può essere conosciuta anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)