Sez. 1 - , Sentenza n. 27835 del 22/11/2017 (Rv. 646068 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza ex art. 444 c.p.p. - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione - Conseguenze.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non è una vera e propria sentenza di condanna, essendo a quest'ultima equiparata solo a determinati fini e, a norma dell'art. 445 c.p.p., nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 97 del 2001, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, con la conseguenza che, dovendosi escludere che possa acquisire autorità di giudicato, non può rilevare ai fini della definizione di un processo civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)