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Sez. 3, Ordinanza n. 22117 del 27/06/2026 (Rv. 678792-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Inutilizzabilità a fini di prova - Interpretazione - Fattispecie. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678792-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui esclude l'utilizzabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a fini di prova nel giudizio civile, va inteso nel senso che, in sede civile, l'onere probatorio va adempiuto in via ordinaria come se il patteggiamento non ci fosse stato, ferma restando la possibilità per il giudice di valutare autonomamente i fatti attraverso i restanti elementi istruttori legittimamente acquisiti (come testimonianze, documenti, perizie). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado - con la quale era stato attribuito valore indiziario alla sentenza di patteggiamento - nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e l'instaurazione del gravame).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)