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Sez. 1, Sentenza n. 18920 del 26/02/2013 Ud. (dep. 30/04/2013) Rv. 256005 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Determinazione in via cautelare del prefetto e in via definitiva del giudice penale - Posizione di autonomia - Computo in fase esecutiva - Detraibilità del periodo stabilito dal Prefetto.
Stato
decisa il 2013-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256005-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 bis, Cod. Strada Nuovo art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)