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Sez. 4, Sentenza n. 4474 del 06/12/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215439 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Determinazione in via cautelare del Prefetto e in via definitiva del giudice penale - Posizione di autonomia - Computo in fase esecutiva - Detraibilità del periodo stabilito dal Prefetto.
Stato
decisa il 1999-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215439-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebrezza).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)