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Sez. 1, Sentenza n. 14827 del 27/06/2006 (Rv. 592254 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Nozione di acquirente ex Reg. CEE n. 3950 del 1992 - Sentenza della Corte di Giustizia CEE in data 29 Aprile 1999 in causa Consorzio dell'altopiano di Asiago c/o Regione Veneto - Ricomprensione in detta nozione di ogni impresa intermediaria procedente all'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale - Modalità di remunerazione del produttore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592254-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE

In tema di prelievo supplementare quote latte, la nozione di acquirente, ai sensi degli artt. 2, n. 2, e 9, lett. e), del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992, va intesa, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, resa in causa Consorzio tra i caseifici dell'altopiano di Asiago e la Regione Veneto (e avente valore vincolante per quel che riguarda l'interpretazione della normativa comunitaria), come comprensiva di ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione del produttore medesimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un'impresa di trasformazione o trattamento.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 2, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 9, Legge 26/11/1992 num. 468 CORTE COST., DPR 23/12/1993 num. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)