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Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 30/01/2002 (Rv. 551982 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Trattenimento ex art. 2 del Regolamento CEE n. 3950 del 1992 da parte dell'acquirente tenuto al versamento - Nozione di acquirente ex Reg. citato - Sentenza della Corte di Giustizia CEE in data 29 Aprile 1999 in causa Consorzio dell'altopiano di Asiago presso Regione Veneto - Ricomprensione in detta nozione di ogni impresa intermediaria procedente all'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale - Modalità di remunerazione del produttore - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Conferimenti di latte a cooperativa - ricomprensione della stessa nella nozione di acquirente - Configurabilità - Art. 5 della legge n. 468 del 1992 - Previsione dell'obbligo dell'acquirente, anziché della semplice facoltà, contemplata dal citato Regolamento, di trattenere a titolo di anticipo il prelievo supplementare - Contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551982-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE

In tema di prelievo supplementare, ex art. 2 del Regolamento CEE n. 3950 del 1992, da parte dell'acquirente sulla produzione di latte eccedente rispetto alla quota di riferimento, la nozione di acquirente, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, resa in causa Consorzio tra i caseifici dell'altopiano di Asiago e la Regione Veneto, ricomprende ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale - quali che siano le modalità di remunerazione del produttore medesimo - allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un'impresa di trasformazione o trattamento, e, quindi, anche le cooperative, come previsto dall'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 569 del 1993, contenente il regolamento di esecuzione della legge n. 468 del 1992. Nè l'art. 5 della citata legge nazionale - emanata per regolare la materia del prelievo supplementare in riferimento al regolamento CEE n. 855 del 1984, ed operante anche in riferimento al successivo regolamento n. 3950 del 1992 - , che prevede l'obbligo dell'acquirente, tenuto ad effettuare il versamento del prelievo alla Comunità, a trattenere a titolo di anticipo il prelievo supplementare, anziché la semplice facoltà, disposta dall'art. 2, n.2, del citato Regolamento n. 3950 del 1992, come interpretata dalla predetta sentenza, si pone perciò in contrasto con la normativa comunitaria essendo, al contrario, finalizzata proprio a rendere certo il raggiungimento delle finalità perseguite con l'istituzione delle c.d. quote latte.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 2, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 9, Legge 26/11/1992 num. 468 CORTE COST., DPR 23/12/1993 num. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)