Sez. 6 - 2, Sentenza n. 221 del 09/01/2017 (Rv. 642314 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata di procedura fallimentare - Termine semestrale ex art. 4, della l. n. 89 del 2001 - Decorrenza - Data di deposito di atto di desistenza ad opera del creditore procedente - Irrilevanza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito - quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività che, al contrario, difetta alla mera dichiarazione di desistenza del creditore, intervenuta nel corso del procedimento, al cui deposito, pertanto, non può ricondursi, quale "dies a quo", il decorso del termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)