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Sez. 1, Sentenza n. 559 del 22/01/1998 (Rv. 511804 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Anteriorità del debito fatto valere in compensazione - Riferimento al fatto che ha determinato il debito e non al momento di accertamento del debito - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511804-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 56 legge fall. e del requisito dell'anteriorità del debito che il creditore può far valere in compensazione dei suoi crediti verso il fallito, occorre fare riferimento alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il debito, e non a quella in cui il debito è stato concretamente accertato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)