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Sez. 1, Sentenza n. 11288 del 28/08/2001 (Rv. 549090 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Requisiti - Anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte - Necessità - Conseguenze - Socio escluso a seguito di fallimento - Diritto alla liquidazione della quota - Compensabilità - Acquisizione del credito alla massa attiva - Imputazione alla massa concorsuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549090-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Il credito che deriva dall'esclusione del socio fallito, relativo alla liquidazione della quota, trova radice causale nella costituzione del vincolo sociale e rimane, pertanto, radicato nell'attività negoziale posta in essere in tempo anteriore al fallimento, con la conseguenza che va acquisito alla massa attiva e giova ai creditori, a mente dell'art. 42 legge fall., ove non operi la compensazione, e non può esser imputato alla massa concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)