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Sez. 1, Sentenza n. 4821 del 04/08/1988 (Rv. 459638 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DI CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - TITOLI DI STATO AL PORTATORE DEPOSITATI DAL FALLITO PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, A TITOLO DI CAUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU CARBURANTI E OLII MINERALI - AZIONE DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL CURATORE - OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DELLA PROPRIA QUALITÀ DI CREDITORE MUNITO DI PEGNO O PRIVILEGIO - NECESSITÀ - OPPONIBILITÀ IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459638-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DI CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - TITOLI DI STATO AL PORTATORE DEPOSITATI DAL FALLITO PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, A TITOLO DI CAUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU CARBURANTI E OLII MINERALI - AZIONE DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL CURATORE - OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DELLA PROPRIA QUALITÀ DI CREDITORE MUNITO DI PEGNO O PRIVILEGIO - NECESSITÀ - OPPONIBILITÀ IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora il curatore del fallimento agisca per ottenere la restituzione di titoli di stato al portatore, depositati dal fallito, prima dell'apertura della procedura concorsuale, quale cauzione per il pagamento dell'imposta di fabbricazione su carburanti ed olii minerali (art. 7 del R.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334), l'amministrazione finanziaria non può sottrarsi a tale restituzione, invocando il proprio diritto su quei titoli, se non abbia provveduto, in Sede concorsuale, a far valere la qualità di creditore munito di pegno o privilegio, ai sensi dell'art. 53 della legge fallimentare, ma può opporre in compensazione il proprio credito d'imposta, insinuato al passivo, tenuto conto che tale compensazione è consentita anche con riguardo a debiti verso il fallito maturati dopo la dichiarazione di fallimento, ma collegati a fatti pregressi. (V 598/77, mass n 384148).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)