Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239200 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ | Proporzionalità tra il pericolo prospettato e il fatto commesso - Necessità - Fattispecie: minaccia di punizioni disciplinari o altre misure coercitive in caso di mancata partecipazione di militari alla strage di Sant'Anna di Stazzema - Non configurabilità della scriminante.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ
Perché sussista la scriminante dello stato di necessità, prevista dall'art. 54 cod. pen., occorre che sia configurabile un rapporto di proporzionalità tra l'effettivo pericolo prospettato e il fatto commesso dall'imputato. (Applicando tale principio, la Suprema Corte ha escluso la operatività della scriminante nel caso della strage di Sant'Anna di Stazzema, rilevando che non vi era prova che il rifiuto di partecipare all'eccidio avrebbe avuto come inevitabile conseguenza l'uccisione di chi non aveva obbedito all'ordine, e affermando che la possibile prospettiva di punizioni disciplinari e di misure coercitive di altro tipo non poteva integrare l'esimente in quanto nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difettava "ictu oculi" il suddetto requisito della proporzionalità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)