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Sez. 1 - , Sentenza n. 53386 del 14/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274541 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ | Art. 54, comma terzo, cod. pen. – Minaccia – Caratteristiche – Indicazione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274541-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ

Ai fini della sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, ai sensi dell'art. 54, comma terzo, cod. pen., è sufficiente una prospettazione verbale di conseguenze sfavorevoli, caratterizzata – rispetto al contesto in cui si inserisce – da connotati di serietà, gravità e consistenza tali da determinare un'azione imposta dall'esigenza di salvare l'autore immediato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, senza che sia necessaria la costante presenza del soggetto da cui la minaccia promana. (Nella fattispecie, relativa ad un imputato che, condannato per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, si doleva del mancato riconoscimento dello stato di necessità in relazione alle minacce di morte rivoltegli da un compartecipe, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, specificando che, ai fini della valutazione del requisito della proporzione tra il "fatto" ed il "pericolo", di cui al comma 1 dell'art. 54, deve aversi riguardo all'oggetto della minaccia e non alla condotta minacciosa, la quale, di per sé, sarebbe sempre meno grave del reato commesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 com. 1, Cod. Pen. art. 54 com. 3, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)