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Sez. 1, Sentenza n. 12595 del 16/11/1998 Ud. (dep. 01/12/1998) Rv. 211771 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Dovere di disobbedienza ad ordine manifestamente criminoso - Eccidio delle Fosse ardeatine - Manifesta criminosità del relativo ordine - Riconoscibilità.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211771-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Pur non essendo all'epoca vigenti - e non potendosene fare applicazione retroattiva - le regole essenziali e inderogabili del diritto umanitario bellico recepite dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai due protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, oggetto di ratifica da parte dell'Italia rispettivamente con legge 27 ottobre 1951 n.1739 e con legge 11 dicembre 1985 n.762, e neppure le norme in materia di prevenzione e repressione del genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967 n.962, deve ritenersi, con riferimento all'allora vigente art.40 cod.pen.mil.pace, che fosse da riguardare come manifestamente criminoso, con conseguente obbligo di non darvi esecuzione, l'ordine di effettuazione dell'eccidio delle Fosse ardeatine, di cui era "ictu oculi" riconoscibile la contrarietà ai più elementari principi di umanità, attesi, in particolare, il cinico criterio di selezione delle vittime designate e la sproporzione del loro numero (dieci a uno) a fronte del numero dei militari tedeschi rimasti vittime dell'attentato a seguito del quale, a titolo di rappresaglia, era stato deciso l'eccidio anzidetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Guerra art. 13, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 185, Cod. Pen. Mil. Pace art. 40, Legge 27/10/1951 num. 1739, Legge 11/12/1985 num. 762, Legge 09/10/1967 num. 962

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)