Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3744 del 13/02/2017 (Rv. 643655 - 02)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato tra banca e consumatore - Clausola compromissoria - Vessatorietà della stessa - Validità - Condizioni.
ARBITRATO - IN GENERE
In tema di arbitrato tra banca e consumatore, la validità della clausola compromissoria è subordinata alla sua specifica negoziazione ed approvazione per iscritto, sicché essa deve essere dichiarata nulla ex art. 33, comma 2, lett. t), del d.lgs. n. 306 del 2005 quando sia inserita in condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (il professionista), perché la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria è da considerarsi vessatoria e contraria alla disciplina di protezione del consumatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)