Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17083 del 10/07/2013 (Rv. 627671 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del consumatore - Derogabilità - Condizioni - Esistenza di una trattativa tra le parti - "Prius" logico rispetto all'accertamento della vessatorietà della clausola derogatoria - Necessità, a carico del professionista, di dimostrare lo svolgimento della trattativa - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)