Sez. 1, Sentenza n. 5954 del 11/11/1982 (Rv. 423703 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - DECRETO DI APPROVAZIONE E DI ESECUTIVITÀ DI UN PIANO DI RIPARTO - IMPUGNABILITÀ - IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - NEI PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PREDETTO DECRETO IN DATA ANTERIORE ALLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO - RECLAMO AL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - DECRETO DI APPROVAZIONE E DI ESECUTIVITÀ DI UN PIANO DI RIPARTO - IMPUGNABILITÀ - IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - NEI PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL PREDETTO DECRETO IN DATA ANTERIORE ALLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 42 del 23 marzo 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta al reclamo del tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto con il quale il detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, ha natura di sentenza non altrimenti impugnabile e, quindi, può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost.. Tale principio, derivando da un mutamento di norma processuale per effetto della suddetta pronuncia della Corte costituzionale, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso e, pertanto, implica l'ammissibilità del ricorso per Cassazione che sia stato proposto contro il menzionato decreto, ancorché in data anteriore a quella pronuncia. (Conf 654/82, mass n 418414; (Conf 5784/81, mass n 416499).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)