Sez. 5 - , Sentenza n. 2073 del 27/01/2017 (Rv. 642461 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Interessi di mora relativi a dazi doganali - Limiti temporali - Periodo intercorso tra la dichiarazione doganale e la contabilizzazione a posteriori - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In materia di dazi all’importazione, come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 31 marzo 2011, in C-546/09, gli interessi di mora relativi all’importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi, ai sensi dell’art. 232 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come modificato dal Reg. CE della Commissione n. 214 del 2007, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento, sicché non possono essere addebitati al contribuente interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell’originaria dichiarazione doganale e quello della contabilizzazione "a posteriori" di tale obbligazione.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)