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Sez. 5, Sentenza n. 19194 del 06/09/2006 (Rv. 594649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Mancato pagamento dei dazi nel termine - Disciplina comunitaria degli interessi di mora ex art. 232 del codice doganale comunitario - Misura - Disparità di trattamento, nella normativa nazionale sul tasso di interesse, fra IVA all'importazione e IVA sulle cessioni interne - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594649-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In materia di tributi doganali, l'art. 232 del reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, per il mancato pagamento di dazi nel termine prevede sia riscosso un interesse di mora, rivolto a compensare il pregiudizio economico causato dal ritardo nell'introito di un tributo che costituisce "riserva propria" della Comunità, potendo determinare il suo tardivo riversamento una responsabilità finanziaria dello Stato, delegato alla riscossione secondo procedimenti propri, che devono, peraltro, adattarsi alle esigenze comunitarie di immediatezza. La norma non impone un tasso di mora uniforme per tutto il territorio doganale comunitario, lasciando alle singole amministrazioni nazionali l'ampio potere discrezionale di fissarlo anche a livello superiore al tasso di credito nazionale, a condizione che non lo fissino al di sotto di questo, costituente l'unico limite invalicabile stabilito dalla Comunità, e come tale vincolante per gli Stati membri. In tale quadro, non dà luogo a sospetti di illegittimità costituzionale per irragionevolezza la diversità del tasso di interesse stabilito per l'IVA all'importazione, assoggettata allo stesso tasso dei dazi, rispetto a quello fissato per l'IVA sulle cessioni interne, nonostante l'equiparazione tra le rispettive operazioni imponibili contenuta nella VI direttiva CEE, in quanto la prima imposta rientra tra i diritti di confine e viene riscossa in occasione del loro recupero, soggiacendo, anche per le conseguenze del ritardo, alle medesime disposizioni della disciplina doganale, espressamente richiamata dall'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Infatti, benché non vi sia differenza "qualitativa" tra i due versamenti IVA, restano comunque distinti i regimi applicativi caratterizzati, per l'un tributo, da procedure singolari che seguono i diritti di confine, e per l'altro ad autoliquidazioni periodiche connesse a particolari adempimenti formali, derivandone così differenze significative anche sui meccanismi di condono, la cui normativa ha sempre distinto nettamente la definizione agevolata IVA da quella riguardante i diritti di confine.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 232, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)