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Sez. 1, Sentenza n. 6622 del 18/07/1997 (Rv. 506131 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tributi doganali - Interessi moratori - Decorrenza - Non imputabilità del ritardo nel tempestivo adempimento - Prova - Ammissibilità - Limiti - Mancata liquidazione del tributo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506131-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, quando si tratta di merci estere importate il presupposto dell'obbligazione tributaria va individuato nella destinazione al consumo entro il territorio nazionale, con la conseguenza che da tale momento - dovendo il credito tributario considerarsi esigibile fin dall'epoca della sua insorgenza - decorrono gli interessi moratori sulle somme dovute all'amministrazione finanziaria. Pur identificandosi la mora con il mero fatto del ritardo, è sempre possibile al debitore fornire la prova, a suo carico ex art. 1218 cod. civ., della non imputabilità a sè del fatto impeditivo del tempestivo adempimento, non potendo tuttavia valere il solo rilievo del ritardo dell'Amministrazione nella liquidazione dei diritti a integrare l'ipotesi di mora del creditore o, comunque, di impossibilità ad adempiere non imputabile al debitore, potendo (e dovendo) il contribuente, cui siano comunque noti gli elementi necessari per determinare l'importo dovuto (base imponibile, aliquota applicabile) procedere al pagamento dei diritti già maturati anche in assenza di formale liquidazione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)