Sez. L, Ordinanza n. 864 del 13/01/2025 (Rv. 673567-01)
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Aiuti di Stato - Alluvione in Piemonte del novembre 1994 - Rimborso dei contributi previsto dall'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003 - Decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, in C-2015/5549 - Legittimità degli sgravi - Condizioni - Sovracompensazione - Requisito del beneficio - Onere di allegazione e prova - Richiedente - Sussistenza - Valutazione officiosa del giudice - Necessità - Eccezione in senso stretto - Esclusione. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - In genere.
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Nel giudizio volto all'ottenimento degli sgravi per l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 (agevolazioni che, secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea-TFUE, salvi i casi in cui l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile oppure il richiedente possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del citato Trattato) la circostanza che non ricorre l'ipotesi di cd. sovracompensazione dei danni subiti deve essere allegata e provata dal richiedente in quanto rappresenta uno dei requisiti della pretesa, che sono sottoposti alla valutazione officiosa del giudice e non costituiscono, quindi, oggetto di eccezione in senso stretto.
Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)